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Calcolo dell'indennità di fine rapporto degli agenti di commercio
Il tuo calcolo
Stima indicativa, non costituisce consulenza fiscale. Suppletiva e meritocratica spettano solo nei casi previsti dall'accordo e dall'art. 1751 c.c.
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Come si calcola l'indennità di fine rapporto
fine rapporto = FIRR + suppletiva di clientela + meritocratica
L'indennità di fine rapporto degli agenti di commercio ha tre voci. Il FIRR lo accantona il mandante presso Enasarco anno per anno, e te lo paga Enasarco dopo la fine del mandato; quello dell'ultimo anno te lo versa direttamente il mandante. La suppletiva di clientela e la meritocratica le fissano gli accordi economici collettivi (AEC). Il riferimento è il tetto dell'art. 1751 del codice civile: un'annualità calcolata sulla media delle provvigioni degli ultimi cinque anni, o di tutto il rapporto se è durato meno.
Un AEC vincola il mandante che fa parte di un'associazione che l'ha firmato, o il cui contratto lo richiama. Nel commercio vale l'accordo del 4 giugno 2025, in vigore dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2029, che ha sostituito quello del 16 febbraio 2009. Nell'industria vale ancora l'accordo del 30 luglio 2014.
La suppletiva di clientela
Nel commercio (accordi 2025 e 2009): 3% delle provvigioni dei primi tre anni, 3,5% dal quarto al sesto anno, 4% dal settimo in poi, senza tetto annuo. L'accordo 2025 aggiunge alla base le "altre somme" (rimborsi spese forfettari, premi, compensi di coordinamento e di incasso). Spetta se il mandante recede per un motivo non imputabile a te, se ti dimetti dopo almeno un anno per invalidità permanente e totale, malattia, motivi imputabili al mandante o pensione (vecchiaia, anticipata o Ape, le ultime due aggiunte nel 2025), e agli eredi in caso di morte.
Nell'industria (accordo 2014): 3% su tutte le provvigioni, più lo 0,5% dal quarto anno sulle provvigioni fino a 45.000 € l'anno, più un altro 0,5% dopo il sesto anno, con lo stesso tetto. Non spetta se il rapporto finisce per un motivo imputabile a te.
La meritocratica nel commercio
Spetta solo se FIRR e suppletiva insieme restano sotto il tetto dell'art. 1751 e se ci sono le condizioni dell'articolo: hai portato nuovi clienti o sviluppato in modo sensibile gli affari con quelli esistenti, e il mandante ne ricava ancora vantaggi sostanziali. Si misura sull'aumento del fatturato nella zona o sui clienti, confrontando la fine del rapporto con l'inizio, rivalutato ISTAT. La percentuale dipende da durata e aumento (tabella sotto). Con l'accordo 2009 si calcola la percentuale sul tetto e poi si tolgono FIRR e suppletiva; secondo il testo firmato dell'accordo 2025, la percentuale si applica a quello che resta del tetto dopo FIRR e suppletiva.
| Durata del rapporto | Aumento fino al 30% | 30 - 60% | 60 - 150% | Oltre 150% |
|---|---|---|---|---|
| Fino a 12 mesi | 0% se 0 - 5%, 25% se 5 - 30% | 30% | 40% | 100% |
| 12 - 24 mesi | 30% | 35% | 40% | 100% |
| 24 - 36 mesi | 35% | 40% | 45% | 100% |
| 36 - 48 mesi | 40% | 45% | 50% | 100% |
| 48 - 60 mesi | 45% | 50% | 55% | 100% |
| Oltre 60 mesi | 50% | 55% | 60% | 100% |
La meritocratica nell'industria
L'accordo industria del 2014 (art. 11) la calcola in un altro modo, e il calcolatore non la stima. Si confrontano le provvigioni degli ultimi quattro trimestri con quelle dei primi quattro (di più trimestri se il mandato è lungo), con il valore iniziale rivalutato ISTAT. L'aumento si proietta su un periodo di prognosi, si riduce ogni anno per la clientela che si perde e poi di un abbattimento forfettario; il risultato non supera il tetto dell'art. 1751 e si tolgono FIRR e suppletiva. I coefficienti vanno letti sul testo dell'accordo. Nell'industria FIRR e suppletiva si pagano anche sopra il tetto.
Quando non spetta l'indennità dell'art. 1751
Se il mandante recede per un tuo inadempimento grave, se ti dimetti senza una causa imputabile al mandante e senza motivi di età, infermità o malattia, o se cedi il contratto a un terzo. Va chiesta entro un anno dalla fine del rapporto, non si può rinunciarvi in anticipo a tuo svantaggio e spetta anche in caso di morte.
Esempio svolto
Mandato di 8 anni, provvigioni medie di 30.000 € l'anno, 6.000 € di FIRR accantonato, AEC commercio 2025, aumento del fatturato tra il 5 e il 30%. Il mandante recede senza colpa dell'agente.
| Voce | Calcolo | Importo |
|---|---|---|
| Tetto dell'art. 1751 | media annua delle provvigioni | 30.000,00 € |
| FIRR | accantonato presso Enasarco | 6.000,00 € |
| Suppletiva di clientela | 30.000 × (3% × 3 + 3,5% × 3 + 4% × 2) | 8.250,00 € |
| Meritocratica | 50% di (30.000 − 6.000 − 8.250) | 7.875,00 € |
| Totale di fine rapporto | 6.000 + 8.250 + 7.875 | 22.125,00 € |
FIRR e suppletiva fanno 14.250 €, sotto il tetto di 30.000 €: la meritocratica spetta. Oltre 60 mesi di rapporto con un aumento tra il 5 e il 30%, la tabella dà il 50%. Con la formula dell'accordo 2009 sarebbe 50% di 30.000 meno 14.250, cioè 750 €.
I dati che usa il calcolatore
| Voce | Valore | Fonte |
|---|---|---|
| Tetto dell'indennità | un'annualità sulla media delle provvigioni degli ultimi 5 anni (o del periodo più breve) | art. 1751 c.c. |
| Suppletiva, commercio 2025 e 2009 | 3% anni 1 - 3, 3,5% anni 4 - 6, 4% dal 7°, senza tetto annuo | AEC commercio del 4/6/2025; AEC commercio del 16/2/2009 |
| Suppletiva, industria 2014 | 3% su tutto, + 0,5% dal 4° anno e + 0,5% dopo il 6°, sulle provvigioni fino a 45.000 € l'anno | AEC industria del 30/7/2014 |
| Meritocratica, formula 2025 | percentuale × (tetto − FIRR − suppletiva), secondo il testo firmato | AEC commercio del 4/6/2025, pp. 31 e 33 |
| Meritocratica, formula 2009 | percentuale × tetto − (FIRR + suppletiva) | AEC commercio del 16/2/2009 |
| Percentuali della meritocratica | tabella per durata e aumento del fatturato | AEC commercio del 4/6/2025 |
Aggiornato al 24 settembre 2026. L'accordo dell'industria è in rinnovo dal 15 gennaio 2026: lo ricontrolliamo a ogni firma.
Domande frequenti
Si sommano FIRR, suppletiva di clientela e, se spetta, meritocratica. La meritocratica copre in parte la differenza tra FIRR più suppletiva e il tetto dell'art. 1751 c.c., un'annualità sulla media delle provvigioni degli ultimi cinque anni. Esempio: 8 anni, media di 30.000 € l'anno e 6.000 € di FIRR accantonato: 8.250 € di suppletiva e 7.875 € di meritocratica, 22.125 € in tutto.
È la voce che l'accordo economico aggiunge al FIRR. Nel commercio è il 3% delle provvigioni dei primi tre anni, il 3,5% dal quarto al sesto e il 4% dopo. Spetta se il mandante recede senza colpa tua, se ti dimetti dopo almeno un anno per invalidità, malattia, pensione o motivi imputabili al mandante, e agli eredi.
È la parte legata a quanto hai fatto crescere il fatturato nella zona o sui clienti. Spetta solo se FIRR e suppletiva restano sotto il tetto dell'art. 1751, e la percentuale dipende da durata del rapporto e aumento del fatturato. Nell'industria si calcola con un metodo diverso, spiegato sopra.
Tre cose per la fine rapporto: la suppletiva si calcola anche sulle "altre somme" (rimborsi forfettari, premi, compensi di coordinamento e incasso); spetta anche a chi si dimette per pensione anticipata o Ape; e, secondo il testo firmato, la meritocratica si calcola sulla parte di tetto non coperta da FIRR e suppletiva. Nel nostro esempio la differenza è tra 7.875 € e 750 €.
Le aliquote della suppletiva e la tabella della meritocratica del commercio non distinguono tra i due. Cambiano gli scaglioni del FIRR, doppi per il monomandatario (vedi il calcolatore del FIRR), e i mesi di preavviso.
Un'indennità al posto del preavviso: tanti dodicesimi delle provvigioni dell'anno solare precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti (con l'accordo 2025, comprese le "altre somme"). I mesi dovuti crescono con gli anni di contratto: con l'accordo commercio 2025 il monomandatario arriva a 8 mesi dal sesto anno, il plurimandatario a 6. Le regole del mandato sono nel modello di contratto di agenzia.
Il FIRR ha una ritenuta d'acconto del 20% al pagamento e poi la tassazione separata (art. 17, comma 1, lett. d) del TUIR), quindi non si somma al reddito ordinario dell'anno. Per suppletiva e meritocratica fatti confermare il trattamento dal commercialista.
No, il TFR è dei lavoratori dipendenti. Per l'agente le voci di fine rapporto sono FIRR, suppletiva di clientela e meritocratica, più l'eventuale indennità di mancato preavviso.
L'indennità dell'art. 1751 va chiesta entro un anno dalla fine del rapporto, altrimenti si perde. Il FIRR invece lo chiedi a Enasarco, online, dopo che il mandante ha comunicato la cessazione.
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